Come visto, la normativa non protegge le idee, ma soltanto la loro forma narrativa; vediamo ora come evitare l’accusa di plagio e, al contrario, come perseguire tentativi di plagio a proprio danno.
Se guardiamo al “prima”, ovvero a come uno scrittore (in buona fede) può evitare l’accusa, occorre ricordare che un romanzo può essere considerato “originale” se: l’ambientazione è originale; la trama non segue la stessa sequenza narrativa di un romanzo precedente (non ha gli stessi snodi); i personaggi sono psicologicamente diversi; infine, non sono presenti scene chiave riconoscibili o dialoghi quasi ricalcati.
Il controllo pratico da fare (già menzionato nelle puntate precedenti) è questo: se si tolgono i nomi dei personaggi/luoghi e la storia scritta da Paola la Furbona sembra identica alla mia, ovvero se un lettore riconosce chiaramente l’opera di partenza in quella successiva, ho fondati motivi per gridare al plagio.
Se guardiamo al “dopo”, invece, ovvero a come uno scrittore può agire se individua una condotta di imitazione a proprio danno da parte di un terzo, la tutela da invocare arriva, innanzitutto, dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) che contempla sia i diritti morali dell’autore (paternità dell’opera, integrità) che i diritti patrimoniali (sfruttamento economico dell’opera).
Sono possibili più azioni.
Si può agire in sede civile, in via cautelare o d’urgenza, con un’azione inibitoria (chiedendo: il blocco della distribuzione dell’opera altrui, il ritiro dal mercato delle copie illecite, la rimozione dalle piattaforme, l’oscuramento ebook, il sequestro copie.) e/o in sede di merito, chiedendo la conferma dei provvedimenti inibitori, l’accertamento del plagio e la condanna al risarcimento dei danni sofferti.
Si può anche chiedere la pubblicazione della decisione su giornali o piattaforme digitali.
Si può inoltre agire in sede penale per riproduzione abusiva, distribuzione non autorizzata o pubblicazione fraudolenta sotto altro nome: la legge sul diritto d’autore contempla varie tipologie di sanzioni penali.
Anche il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005) può trovare applicazione, soprattutto, quando il plagio riguarda titoli registrati come marchi, copertine e grafica editoriale, i segni distintivi dell’autore o della serie narrativa. In questi casi si parla più propriamente di contraffazione e concorrenza sleale, e accade, ad esempio, quando l’autore successivo utilizza un titolo quasi identico a una saga famosa o imita la grafica di copertina di una collana editoriale per indurre in confusione il lettore medio.
Quanto al risarcimento danni, alcune sentenze più recenti hanno riconosciuto, oltre al danno economico vero e proprio, anche il danno non patrimoniale. Non dimentichiamo che la pubblicazione prolungata di un testo plagiato, soprattutto in rete e a grande diffusione, può causare una lesione della reputazione dell’autore e una rilevante sofferenza personale.
Se accade ciò, il giudice può riconoscere, oltre ai danni economici basati sugli utili realizzati dal plagiatore o sul mancato guadagno e sui danni d’immagine, un risarcimento autonomo per il danno morale. Lo faccio notare perché si tratta di un aspetto talora ignorato dagli scrittori: il plagio, la condotta di Paola la Furbona che mi copia, non è solo un danno commerciale, ma anche una violazione dei miei diritti morali dell’autore.
A questo punto, ci si deve chiedere perché, spesso e volentieri, le accuse restano al rango di polemiche sui social e non si trasformano in cause giudiziali.
Una delle ragioni è la difficoltà di ricostruire una prova complessa.
Per dimostrare plagio occorre provare alcuni aspetti: a) l’accesso all’opera originale (l’autore accusato deve aver potuto conoscerla); chiaramente, se la mia opera ha venduto 30 copie, diventa più difficile sostenere che qualcuno l’abbia letta e abbia deciso di copiarla; b) la somiglianza sostanziale nella forma espressiva; c) l’originalità degli elementi copiati (abbiamo già detto che se il romanzo poggia su elementi banali o generici o convenzionali non c’è grande protezione).
In mancanza di uno di questi tre elementi, l’azione si presenta debole in partenza.
Inoltre, come visto, il giudice, farà sempre una comparazione globale verificando l’identità o la rilevante somiglianza degli elementi creativi e, alla fin fine, si porrà la solita domanda: il lettore medio riconoscerebbe in questo testo l’opera originale? Se sì, Paola la Furbona deve cominciare ad avere paura.
In conclusione, una strategia pratica da rammentare sempre potrebbe essere la seguente:
- Blindare la prova
Prima di inviare il testo/bozza a beta reader, blog e case editrici, un autore dovrebbe
- conservare tutte le bozze, versioni e file originali;
- mantenere metadati e conservare cloud con cronologia di scrittura (il backup versioni dimostra il processo creativo);
- usare PEC (anche inviata a sé) o apporre marca temporale per dare data certa al manoscritto (servizi di timestamp) oppure depositare l’opera presso SIAE o notaio.
Anche se voglio inviare il testo a un agente per una scheda di valutazione o a un editor professionale, chiederei comunque di firmare un accordo di non divulgazione.
- Tracciare le condivisioni
In ogni caso, evitare l’invio senza:
- email tracciabili;
- prova dell’invio;
- destinatari identificabili.
- Agire preparati!
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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