SFATIAMO I FALSI MITI: IL TITOLO DI UN ROMANZO È PROTEGGIBILE?
Nella precedente puntata abbiamo visto insieme qualche nozione per una veloce infarinatura sull’argomento, ma occorre sottolineare che spesso e volentieri un po’ tutti, autori e lettori, tentano di dire la loro, riempiendo la rete di concetti un po’ travisati o non corrispondenti al vero.
Vediamo alcuni miti da sfatare.
Il titolo di per sé non è normalmente protetto dal diritto d’autore, ma ci sono delle ECCEZIONI IMPORTANTI.
Quando sentite qualcuno affermare con certezza che non si possono vantare diritti di esclusiva sul titolo di romanzo, fate attenzione: un autore potrebbe comunque ricevere una contestazione al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge.
L’articolo 100, primo comma, della Legge sulla protezione del diritto d'autore recita: “Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.”
L’articolo 2598 del Codice Civile aggiunge la fattispecie della “concorrenza sleale”, per cui anche se il titolo non ha un copyright, il suo uso successivo può essere vietato se inganna il pubblico sull’origine del libro, contribuisce a creare confusione e consente all’autore che lo utilizza per secondo di sfruttare in modo indebito la notorietà altrui.
Dunque, un titolo può essere protetto se ha carattere creativo/distintivo, se è collegato a un’opera già pubblicata e se la sua riproduzione può generare confusione nel pubblico.
Il caso da manuale si potrebbe verificare se Paola la Furbona pubblicasse oggi un romanzo d’amore intitolato “Uccelli di rovo”: il titolo è talmente conosciuto e distintivo che, anche se mancasse l’elemento “forbidden” della storia, il pubblico potrebbe comunque confonderlo con il libro di Colleen McCullough.
Ma non è solo questione di copiare il titolo di un best seller, potrebbe accadere anche tra due normali autori, persino autopubblicati: pensiamo al titolo che identifica/individua un’opera particolare o una serie.
Se io ho scritto una serie fantasy romance di un certo successo intitolata “Green Salad e le consorelle dell’Aceto Balsamico”, e Paola ne pubblica poi una con titolo identico o simile (Black Salad e le consorelle dell’Olio Aromatico”), è chiaro che la somiglianza di titolo può determinare un problema di agganciamento di libro/serie di Paola al mio, e quindi di confusione nel nostro pubblico comune (che pensa che si tratti di romanzi/serie collegate), e quindi di pubblicità indiretta e concorrenza sleale.
In conclusione, il consiglio più cautelativo è quello di fare una verifica, prima di pubblicare, sui titoli presenti sul mercato per capire se vi è identità o parziale somiglianza con titoli precedenti: naturalmente, se ci sono cinque titoli “Amore maledetto” tra i romanzi d’amore, non avrò timore che si tratti di un titolo distintivo (però magari potrebbe essere il motivo per cambiare comunque, se voglio che il mio romanzo venga ricordato meglio dai lettori); se però trovo come titolo “La rosa appassita del tuo tradimento” e, in più, il romanzo precedente presenta in copertina una rosa in vaso che perde i petali, simile alla copertina del secondo, il rischio di ricevere una contestazione non è più così remoto.
Ricordiamolo, il discrimine è dato, soprattutto, dalla confusione: se il lettore medio potrebbe confondere i due titoli, ciò significa che il secondo autore ricade in una potenziale situazione di sfruttamento indebito (lasciamo perdere la misura della notorietà: il fatto che un autore sia famoso non esclude un occasionale scivolone).
Al contrario, ci sono alcune modalità giuridiche per tutelare concretamente il titolo di un libro.
La soluzione più forte è, ovviamente, la registrazione, come se fosse un vero e proprio marchio.
Il caso classico è quello di un autore (magari già famoso) che ha già in mente di creare oggetti o capi di abbigliamento (magliette, quaderni, borse, candele) con il titolo del suo libro o della serie.
Il titolo potrà essere registrato come marchio se possiede una certa distinzione (non deve essere descrittivo e basta) e se non è generico. Registrare il solo marchio “Amore Eterno” potrebbe non bastare, mentre registrare un marchio con una rosa che perde i petali unita alla parte verbale “La rosa appassita del tuo tradimento”, e usare l’immagine come cover del romanzo e come marchio di tutto il merchandising collegato potrebbe essere già più fattibile.
La soluzione meno forte, ma più pragmatica, è sviluppare la capacità distintiva del proprio titolo grazie all’uso continuato (più edizioni, più volumi di serie) e alla notorietà (investimenti pubblicitari, promozione e diffusione, visibilità agli eventi, premi e concorsi, ecc.). Se il titolo acquisisce “capacità distintiva” di fatto, pur non essendo un marchio registrato, attribuisce all’autore una certa tutela contro imitazioni successive e contro casi di concorrenza sleale.
Un trucco che va sempre menzionato è quello di “costruire” a priori la prova della priorità, in modo da essere in grado di dimostrare di essere stato il “primo” autore a livello temporale (questo è importante proprio nel caso in cui il secondo autore sia più famoso e attacchi la vostra capacità distintiva; se qualcuno vi accusa, una piattaforma di autopubblicazione chiederà come prima cosa la prova di aver pubblicato “quel titolo” e per primi).
Come si fa? L’ideale sarebbe conservare manoscritti datati, dove però la data dev’essere certa; non basta averla apposta a mano, bisogna dare una prova oggettiva. Si può perciò certificare il deposito presso servizi di timestamp (ci sono portali riconosciuti che offrono servizi di deposito e marca temporale), registrare il testo presso la SIAE, apporre una marca temporale con firma digitale, inviare una PEC contenente titolo e sinossi come prova di data certa, depositare il titolo presso un notaio (ipotesi più costosa), documentare la prima uscita attraverso l’apposizione ISBN, ecc.
Attenzione: qui si parla di prova di priorità, non di tutela in sé del titolo, perciò il semplice deposito del manoscritto non impedisce ai terzi di copiare il titolo, se non sussistono tutti i requisiti di tutela di cui abbiamo parlato nell’articolo.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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