Spesso e volentieri, gli autori (e non solo quelli alle prime armi) si concentrano unicamente sul loro diritto di vedere pubblicato il libro e di ricevere il pagamento del compenso.
In realtà, vi è tutta una serie di diritti secondari, ovvero di diritti di sfruttamento dell’opera che vanno oltre la pubblicazione principale del libro cartaceo, e che possono costituire una quota di asset assai redditizia nel tempo.
Vediamo brevemente la differenza.
Con diritti primari intendiamo la sfera giuridica in capo all’autore e che ingloba tutto ciò che è necessario alla pubblicazione base dell’opera, tra cui la stampa del libro, la possibilità di vederlo inserito nei canali distributivi, fino alla vendita dell’edizione principale.
I diritti secondari sono intesi, invece, come gli sfruttamenti “derivati” o paralleli dell’opera, e che possono comprendere i diritti digitali (edizioni ebook, app narrative, serializzazioni online), i diritti audio (audiolibri, podcast narrativi), i diritti audiovisivi (film, serie TV, animazione, videogiochi), i diritti teatrali (adattamenti teatrali o musical), i diritti esteri (traduzioni e distribuzione internazionale), i diritti commerciali (merchandising, giochi, licensing).
Il problema tipico di molti contratti editoriali (standard, magari, di una singola casa editrice) è che contengono clausole con contenuto molto ampio come: “L’autore cede in via esclusiva tutti i diritti presenti e futuri di sfruttamento economico dell’opera.”
In realtà, una frase così generica nasconde molteplici rischi futuri poiché viene a includere in modo implicito anche media non ancora esistenti, eventuali adattamenti cinematografici e videogame, la possibilità che il testo dell’opera possa essere usata per famigerati AI training dataset e ogni altro sfruttamenti futuro non prevedibile.
Se trovate una clausola del genere nella vostra proposta di contratto, il vostro primo pensiero dev’essere ⚠️= la casa editrice vi sta chiedendo di cedere moltissimo con un salto nel vuoto.
Molti autori fantasy o sci-fi sottoscrivono contratti senza pensare al cinema o allo streaming, ma certi diritti possono diventare enormemente preziosi. Non solo. Qui in Italia può essere un’ipotesi remota, ma all’estero accade spesso che l’universo narrativo creato da un autore si trasformi in commercializzazione di giochi, mappe, merchandising. Se uno non ci pensa, poi potrebbe essere troppo tardi.
Dobbiamo quindi chiederci: cosa conviene davvero concedere a un editore?
La risposta è: dipende dal tipo di editore.
Se abbiamo di fronte una piccola/media casa editrice, solitamente può essere ragionevole concedere i diritti per il cartaceo e l’ebook, magari anche per l’audiolibro, ma solo se realmente produce audiolibri. Altrimenti, non ha senso concedere a priori diritti collegati a cinema, serie TV, merchandising e diritti per l’estero, specie se sapete già che l’editore non ha alcuna struttura per sfruttarli e non li sfrutterà comunque.
Una clausola ampia sarebbe ridondante e immotivata.
Se abbiamo di fronte un grande editore che ha una rete di agenti esteri e di contatti nell’industria cinematografica, concedere più diritti può avere senso, purché si fissino dei limiti e si prevedano delle royalties separate; in aggiunta, sarebbe consigliabile imporre all’editore degli obblighi precisi di sfruttamento (ti cedo i diritti per trasformare il mio libro in un film di Amazon, almeno impegnati a provare a farlo).
In concreto, un buon contratto di edizione dovrebbe avere comunque una sezione dedicata allo sfruttamento dei diritti secondari.
Come detto, fondamentale è una clausola di separazione, in modo da tutelare gli autori.
Primo esempio in negativo: “I diritti audio e audiovisivi restano esclusi dal presente contratto.”
Secondo esempio in positivo: “L’editore acquisisce esclusivamente i diritti di pubblicazione cartacea ed ebook.”
Altrimenti, si può inserire la clausola di prelazione, ipotesi più ragionevole del cedere tutto e subito.
L’editore non ottiene subito il diritto, ma gli viene concessa una priorità negoziale.
Così: “All’editore viene attribuito un diritto di prelazione sull’edizione in audiolibro entro 120 giorni dalla firma del contratto / entro 60 dalla pubblicazione dell’edizione cartacea ed ebook.”
E, come detto, non solo le royalties dovrebbero essere sempre separate (con compensi distinti, ad esempio: 5% cartaceo, 20% netto ebook, 40% sublicenze audiovisive; preciso che le percentuali sono astratte e non corrispondono a compensi reali di uno specifico editore), ma dovrebbe essere inserita una clausola di sfruttamento obbligatorio, per evitare che i diritti restino congelati in mano all’editore.
Ad esempio: “I diritti audio, audiovisivi, teatrali, videoludici e di merchandising torneranno automaticamente all’Autore qualora non vengano concretamente sfruttati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.”
Occorre fare attenzione anche ai diritti esteri, i cosiddetti “world rights”. Se si trova una clausola contrattuale che prevede la cessione di “diritti mondiali in tutte le lingue”, potrebbe essere un modo di aiutare a farsi mettere una catena al piede per il futuro, specie se la casa editrice è piccola e locale o di nicchia. Ciò potrebbe precludere all’autore di cercare agenti stranieri, poter vendere traduzioni separatamente, uscire in self sul mercato anglosassone, negoziare contratti esteri più vantaggiosi in futuro.
Il consiglio più favorevole è quello di limitare la cessione dei diritti di edizione alla sola lingua italiana oppure a territori specifici (ad esempio, gli autori anglosassoni scindono sempre l’edizione UK da quella anglosassone; addirittura, pur essendo edizioni in lingua inglese, ci sono squadre differenti di editor al lavoro).
Altro punto critico da non dimenticare è la durata dei diritti.
Vero è che, a volte, il potere negoziale dell’autore è quasi nullo e che la casa editrice propone la sua durata standard, ma provare a negoziare può portare a piccoli ritocchi utili.
Così sono sempre da evitare clausole di durata a 20-25 anni, meglio 3-5 anni con possibilità di rinnovo, fino a un massimo di 10 anni, e inserendo comunque precisi obblighi di pubblicazione e vendita in capo all’editore (altrimenti si deve scappare…).
Ricapitolando, le clausole più equilibrate da controllare sono:
- durata limitata;
- edizione italiana/ nessun worldwide automatico;
- reversione automatica;
- diritti separati;
- obbligo di sfruttamento reale in capo all’editore.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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