Nella precedente puntata, abbiamo visto cosa accade dopo che una casa editrice incorre in un fallimento o in una procedura concorsuale, oppure diventa inoperativa di fatto, senza che gli autori ricevano più notizie e non sappiano come “liberare” il proprio contratto di edizione.
A questo punto dobbiamo anche ricordare come molti autori si possano ritrovare in una situazione ancor più incresciosa. Hanno infatti ceduto, senza avvedersene, tutti i diritti relativi all’opera, inclusi i diritti per traduzioni (diritti esteri), cinema, serie TV, merchandising, ecc.
Se l’editore fallisce, tutti questi diritti possono entrare temporaneamente nella massa fallimentare come beni economicamente sfruttabili, e quindi gestiti dal Curatore.
Vediamo cosa accade a quelli che si definiscono “diritti secondari”, partendo da ebook e audiolibri.
Se è facile capire quando un libro cartaceo va fuori commercio, un ebook, invece, può restare online per anni sulle piattaforme, anche se la casa editrice è fallita/chiusa (anche con schede “fantasma”, in cui ci sono tutti i dati dell’ebook con lo status “non disponibile”).
Se l’ebook continua a generare entrate il curatore fallimentare può decidere di lasciarlo in vendita: in questo caso, le royalties continuano a maturare in ossequio al contratto, ma l’autore diventa un creditore del fallimento e soffrirà il blocco o il ritardo dei pagamenti all’interno della procedura.
Se le piattaforme rimuovono l’ebook e gli account editoriali vengono chiusi, l’ebook può letteralmente sparire e divenire indisponibile, ma gli obblighi contrattuali restano ancora in vigore.
Il consiglio pratico è dunque quello di evitare, a priori, alla firma del contratto di edizione, di non distinguere tra cartaceo, print on demand ed ebook in contratto, chiamando tutto “diritti sull’opera”. In caso di fallimento, infatti, il curatore può sostenere che i diritti digitali (non ben definiti) siano ancora sfruttabili economicamente.
Anche gli audiolibri di recente hanno acquisito valore commerciale autonomo e molto appetibile in caso di fallimento.
Se il contratto includeva anche i diritti su audiolibri, e questi sono stati prodotti, il master audio può essere considerato un asset della procedura; di conseguenza, come visto sopra, il curatore può continuare a sfruttarlo, oppure cederlo a un altro editore. L’autore mantiene il diritto d’autore sull’opera, ma il diritto di sfruttamento dell’edizione audio può restare temporaneamente “congelato”.
Se, invece, l’editore aveva ottenuto i diritti audio, ma non prodotto nulla, a livello teorico quei diritti potrebbero ancora risultare ceduti e si cade in un limbo da cui è difficile uscire.
Per evitare questo, è fondamentale inserire nel contratto di edizione clausole che prevedano un obbligo di sfruttamento, una decadenza automatica dei diritti inutilizzati e, soprattutto, un ritorno separato dei diritti secondari. Ad esempio: “I diritti audio, audiovisivi, teatrali, videoludici e di merchandising torneranno automaticamente all’Autore qualora non vengano concretamente sfruttati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.”
Senza una clausola simile, un editore può bloccare adattamenti, trattenere i diritti cinema, congelare audiolibri, impedire trattative future, e avere la legge dalla sua parte.
Complicazione ulteriore si ha per i diritti esteri.
Infatti, i diritti di traduzione e distribuzione internazionale potrebbero essere già venduti, opzionati, oppure semplicemente detenuti dall’editore senza utilizzo concreto.
La situazione va analizzata caso per caso.
Se i diritti esteri sono già sublicenziati (ad esempio, l’editore italiano ha già ceduto i diritti per l’edizione tedesca a un editore di Berlino) e l’editore italiano fallisce, il contratto con l’editore tedesco potrebbe restare valido, le royalty pagate dovrebbero transitare nella procedura fallimentare e l’autore rischia di perdere ogni potere di controllo e ogni trasparenza sui rendiconti.
Se l’editore italiano aveva acquisito i “diritti mondiali” o “tutti i diritti di traduzione”, ma senza sfruttarli, ovvero senza venderli all’estero, il Curatore può tentare di rivenderli o di includerli nel valore del catalogo. Anche questa situazione è paralizzante, perché può impedire all’autore di firmare per conto proprio con agenti o editori stranieri.
Questo fatto increscioso si può evitare a priori, agendo sul contratto originario in cui verranno inserite clausole di limitazione territorio o separazione dei diritti secondari, oppure clausole con obblighi di scadenze di sfruttamento e di reversione automatica.
Vediamo qualche esempio di clausola utile così da saperle riconoscere e pretendere in sede di negoziazione (o magari da suggerire all’agente, se sta trattando per l’autore).
La famosa clausola di reversione automatica dei diritti è lo stratagemma che può salvare, letteralmente, in caso di fallimento della casa editrice.
Ad esempio: “Qualora l’Opera risulti fuori commercio per un periodo continuativo superiore a 12 mesi, oppure l’Editore cessi l’attività editoriale, entri in stato di insolvenza, liquidazione o procedura concorsuale, tutti i diritti di sfruttamento economico concessi con il presente contratto torneranno automaticamente e senza necessità di ulteriori atti all’Autore.
L’Editore sarà tenuto a cessare ogni forma di distribuzione e commercializzazione dell’Opera entro 60 giorni dalla data di efficacia della reversione.
Restano salvi i diritti dell’Autore ai compensi maturati sino alla data della reversione.”
Una clausola di questo tipo tutela in caso di fallimento della casa editrice, inattività prolungata, libro “abbandonato” senza diffusione e promozione sul mercato, libro con ristampe bloccate, o ebook online senza reale sfruttamento;
In mancanza, l’autore perderà mesi o anni, soldi ed energie emotive, nel cercare di recuperare i propri diritti, da solo o tramite avvocati, magari dovendo negoziare con il Curatore che vuole solo monetizzare in favore della procedura fallimentare.
Resta sempre il grande problema del “fuori commercio”.
In passato, bastava che i libri cartacei andassero fuori catalogo e non fossero più disponibili in libreria. Oggi non è più così. Basta che una copia digitale sia on line e presente sugli stori o che il print-on-demand sia attivo per sostenere che l’opera sia ancora “disponibile”.
Diviene ancora più importante prevedere una soglia minima di vendite, un reale sfruttamento commerciale e un obbligo di distribuzione attiva in capo all’editore.
Altrimenti, si interviene sulla clausola di reversione, così:
“In caso di: a) mancata pubblicazione entro 12 mesi dalla consegna dell’Opera; b) esaurimento delle vendite e mancata ristampa entro 6 mesi; c) mancato sfruttamento dell’edizione digitale per oltre 6 mesi; d) cessazione dell’attività editoriale, insolvenza o apertura di procedura concorsuale; i diritti concessi all’Editore si intenderanno automaticamente risolti e integralmente ritornati all’Autore, senza necessità di pronuncia giudiziale. L’Editore si impegna a rimuovere l’Opera da tutti i canali distributivi fisici e digitali entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Autore.”
L’ultimo inciso è vitale perché consente di agire se l’editore è lento ad attivarsi.
Oppure si può prevedere un target minimo di copie per aggirare la presenza dell’ebook on line: “L’Opera si considererà fuori commercio qualora, nell’arco di 12 mesi consecutivi, le vendite complessive in qualunque formato risultino inferiori a 50 copie.”
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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