Nella puntata #13 abbiamo affrontato il tema dell’AI e le possibili conseguenze per un autore/scrittore che ne faccia uso, in modo limitato oppure “intenso” (con il rischio di approfittare di una macchina - giacché, per quanto empatica - l’AI non è umana, per fare bella figura).
Proviamo a completare il discorso con altre riflessioni, dettate dal fatto che l’AI ci riguarda da vicino anche se non vogliamo usarla o fingiamo di ignorarla.
Per esempio, mentre chi pubblica in self-publishing continua a mantenere una certa libertà di manovra (anche se la piattaforma di Amazon KDP richiede, prima della pubblicazione, di dichiarare l’apporto dell’AI a livello grafico/testuale e gli strumenti utilizzati), chi lavora con un editore, o lo farà in un futuro vicino, potrebbe trovare nuove clausole ad hoc nei propri contratti di pubblicazione, tra cui
- clausole di dichiarazione sull'uso dell’AI: anche gli editori stanno inserendo clausole che richiedono di palesare se e in che misura si sono utilizzati strumenti di questo tipo, prevedendo penali e risoluzione immediata in caso di informazioni insufficienti o non corrispondenti al vero.
- rifiuto di opere "AI-generated": alcune riviste letterarie e case editrici stanno dichiarando nei loro siti di non accettare opere scritte prevalentemente da AI; sarebbe il caso di pensarci prima di inviare una copia di un romanzo “sviluppato da Chatty in base a un’idea di Paola la Furbona.”
- diritti di sublicenza e AI: se, poi, l'editore vuole vendere i diritti di traduzione o adattamento, e salta fuori che l'opera contiene sezioni di incerta titolarità per via dell'AI, i problemi saranno molteplici, potrebbero esserci spese o danni, e indovinate di chi sarà la testa che l’editore pretenderà di far rotolare via…
Sfatiamo però alcuni miti “terrificanti”.
"Se uso l'AI per anche solo una frase, perdo i diritti sul romanzo." Non è vero. Come detto, ciò chi chiede è la presenza di un apporto creativo umano prevalente e determinante; l’uso marginale o di supporto di strumenti di AI non inficia la titolarità di un’opera.
"I romanzi scritti con l'AI sono sempre illegali." Non è vero. Ad oggi, non esiste una norma che vieta espressamente l'uso nella scrittura. Come visto, le problematiche riguardano la titolarità dei diritti a favore dell’autore e la tutela dell’opera, non la liceità in sé di questo comportamento.
"L'AI sostituirà a breve l'autore." Non è vero. L’AI non ha personalità giuridica (non ancora) e, come detto, non viene considerato autore; infatti, gli scrittori che la usano in modo totale ed esclusivo stanno ben attenti a non farsi sostituire, mantengono il loro nome o uno pseudonimo sul romanzo, incassano i diritti, ecc.
In conclusione, il contributo creativo umano resta il cardine della tutela autoriale; usare l’AI non è disonesto, purché lo si faccia in modo consapevole per licenze e limiti, mantenendo il proprio controllo creativo, e dimostrando trasparenza verso lettori, case editrici e mercato.
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C’è poi la questione (di enorme attualità) dell’utilizzo dell’AI per la creazione di cover e immagini.
Siamo tutti d’accordo che usare un’AI per generare testo è una cosa, mentre usarla per generare immagini sono questioni legalmente distinte; purtroppo, spesso le cose vengono confuse.
Quando utilizzo uno strumento AI per sviluppare il protagonista o contestualizzare visivamente una scena devo considerare alcuni aspetti:
- titolarità incerta del diritto d’autore: come per il testo, un'immagine generata interamente da un sistema AI senza apporto creativo umano determinante pone non pochi problemi di tutela come opera d’autore; negli Stati Uniti la Corte Suprema ha confermato, nel caso Thaler v. Perlmutter del 2 marzo 2026, che un'opera generata autonomamente e integralmente da un sistema AI senza intervento umano non è tutelabile. Naturalmente, la situazione cambia se l'utente ha un ruolo creativo rilevante, dimostrabile attraverso prompt elaborati, scelte artistiche specifiche, interventi di post-produzione, nonché selezione e modifica del contenuto finale.
- licenze differenti per differenti strumenti: se utilizziamo strumenti come Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, ecc., potremo notare che ciascuno ha regole diverse sull'uso commerciale degli output. Alcune piattaforme vietano l'uso commerciale se il piano di utilizzo è quello base o gratuito; altri concedono licenze con limitazioni specifiche oppure non esclusive, oppure impongono obblighi di attribuzione. Pertanto, non è così scontato che io possa usare un'immagine generata con AI come cover del mio romanzo in uscita, ovvero per un uso chiaramente commerciale: devo prima verificare la licenza del servizio.
- rischio di somiglianza: ci è stato detto che i generatori di immagini sono stati addestrati su milioni/miliardi di opere visive, molte delle quali protette. In realtà, abbiamo scoperto in seguito che c’è un’enorme zona nebulosa: alcune aziende sviluppatrici hanno affermato di aver acquistato opere ed ebook, altre non sono state chiare sul fatto di aver chiesto o meno la preventiva autorizzazione di editori/case editrici/giornali/biblioteche per addestrare i propri dataset.
In Europa, l'AI Act prevede che i fornitori di modelli AI rendano disponibile una sintesi dei contenuti usati per l'addestramento, a tutela dei titolari dei diritti (art. 53 AI Act), ma ciò potrebbe non bastare.
All’estero, sono in corso numerose cause a seguito della scoperta nel materiale generato (magari gratuitamente) di richiami a opere esistenti assai riconoscibili; fattezze o movenze di personaggi famosi; imitazione dello stile di un artista; volti di persone reali; loghi o segni stilizzati distintivi di terzi; inserimento di persone reali e inconsapevoli in contesti diffamatori o pregiudizievoli (pensiamo a una famosa modella che si ritrova nuda sulla cover di un romanzo erotico, o a un attore che riconosce se stesso sulla copertina di un testo ideologico di cui non condivide le idee). Da noi sono recenti le polemiche riguardano a gruppi social che condividevano immagini deepfake e ingannevoli, come personaggi famosi ritratti nudi o in contenuti estremamente realistici ma falsi.
Tra qualche anno cominceremo a vedere i risultati concreti delle varie azioni intentate e le pronunce giudiziali, ma, al momento non possiamo escludere che vi siano ricadute anche per l’utente finale (quando in buona fede): c’è un rischio basso, ma non pari a zero (pensate al caso in cui l’immagine generata corrisponda o assomigli moltissimo a un’opera di un terzo “copiata” dall’AI).
La soluzione più ovvia è redigere contratti di commissione di cover e immagini molto più strutturati, prevedendo clausole con cui il grafico specifica se l’immagine è disegnata o generata con AI; con che strumento; con che licenza, con che limiti, ecc.
Ma, soprattutto, cliente e grafico devono pattuire a priori chi detiene i diritti sul contenuto finale; altrimenti, perché pagare per una cover generata nella sua totalità dall’AI? Perché rivendicare come causa del corrispettivo da pagare il semplice prompt fornito? Perché considerare autore un grafico che, di fatto, non ha “creato” nulla?
Da un lato, il grafico dovrebbe:
- conservare prompt, versioni intermedie, scelte di editing/composizione, per poter dimostrare la tutelabilità dell’opera finale;
- prevedere sempre un intervento umano significativo;
- evitare di usare volti di persone reali riconoscibili senza consenso, anche se generati/alterati;
- verificare norme e limiti della piattaforma prima di ogni uso commerciale;
- fare un controllo di somiglianza sostanziale con opere esistenti.
Dall’altro lato, il cliente dovrebbe riservarsi un intervento cautelativo:
- chiedere al grafico di conservare traccia del processo creativo e dei prompt utilizzati (per eventuali contestazioni da parte di terzi), facendosene dare copia a propria tutela;
- effettuare controlli aggiuntivi sulle immagini utilizzate e su quanto dichiarato dal grafico prima di accettare l’opera e pagare il saldo prezzo.
Sono questioni non da poco, che rischiano di divenire terreno per contenziosi infuocati.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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