Finire un romanzo significa ottenere automaticamente una serie di diritti. Ma un autore li conosce tutti?
Senza costringere a ripercorrere le varie puntate della rubrica, propongo una rapida check-list dei diritti, per poi capire quali puoi cedere e quali puoi conservare per legge (nonostante il contratto che hai appena firmato con il sangue dica il contrario…).
1. Il diritto morale
Comprende una serie di prerogative che ti spettano in automatico e per sempre, una volta che hai completato la tua opera. Non sono prerogative economiche, ma strettamente personali.
Il diritto alla paternità. Hai il diritto di essere riconosciuto come l'autore della tua opera: il tuo nome deve comparire sull'opera pubblicata, salvo che tu non scelga in modo espresso di usare uno pseudonimo o di pubblicare anonimamente.
Il diritto all'integrità dell'opera. Puoi opporti a qualsiasi modifica, deformazione, o altro atto che possa ledere il tuo onore o la tua reputazione. Se un editore decide di riscrivere il finale del romanzo, di cambiare il nome del protagonista, di aggiungere una sottotrama scritta da altri e in cui non ti riconosci, puoi dire no.
L'irrinunciabilità. Non puoi cedere questi diritti: non puoi venderli, non puoi rinunciare contrattualmente alla paternità. Detto in soldoni, resti l’autore per sempre.
2. I diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali comprendono, invece, la facoltà esclusiva di autorizzare (o vietare) ogni forma di utilizzo economico dell'opera.
Pubblicazione e vendita. Si tratta del diritto di produrre e commercializzare copie del libro in questione, in qualsiasi formato (cartaceo, ebook, edizione tascabile, edizione illustrata, edizione speciale con gadget, ecc.).
Traduzione. Ogni versione che viene realizzata in un'altra lingua è un'opera derivata che richiede l’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.
Audiolibro. La versione audio è un utilizzo ben distinto dalla versione scritta, perciò richiederebbe una licenza specifica. Occorre sempre fare attenzione a precisarlo nel contratto.
Adattamenti. Dal libro potrebbero derivare sceneggiature, fumetti, graphic novel: ogni adattamento resta un'opera derivata che richiede l’autorizzazione dell’autore. Occorre sempre fare attenzione a precisarlo nel contratto.
Serie TV, film, videogiochi. Anche i diritti audiovisivi o diritti di adattamento per lo schermo sono una categoria separata, da negoziare in contratto in modo autonomo rispetto ai diritti editoriali.
3. Ma quanto durano questi diritti?
Mentre i diritti morali durano per sempre, i diritti patrimoniali no.
In Italia e nell'Unione Europea, i diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. Una volta trascorso questo termine, l'opera entra nel dominio pubblico, per cui chiunque può ripubblicarla, tradurla, adattarla senza chiedere autorizzazione né pagare royalties.
Attenzione: i 70 anni di durata decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo alla morte dell'autore.
4. Posso cedere tutto?
I diritti patrimoniali sono cedibili: pertanto, puoi venderli, licenziarli, concederli in esclusiva, limitarli per territorio, per durata, per formato, per lingua. Puoi cederne alcuni e trattenerne altri. Puoi cedere i diritti di pubblicazione cartacea e trattenere i diritti audio. Puoi cedere i diritti per il mercato italiano e trattare separatamente quelli internazionali. Tutto dipende dal contratto che negozi e che poi vai a firmare con il tuo sangue…
Come visto, al contrario, i diritti morali sono irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili. Nessuna clausola contrattuale può toglierti il diritto di essere riconosciuto autore della tua opera o di opporti a modifiche lesive. Se trovi una clausola del genere in un contratto, è nulla.
Dopo questa esposizione teorica, vediamo un caso pratico per vedere se abbiamo capito.
Sono un’autrice di un’opera in self-publishing che ha avuto un discreto successo di vendite.
Vengo contattata da un piccolo editore digitale, colpito dal mio stile, che mi propone di pubblicare il romanzo in una sua collana in formato ebook.
Mi propone un contratto che recita così: "L'autore cede all'editore i diritti di pubblicazione digitale dell'opera per il territorio italiano, per la durata di cinque anni."
Cosa sto cedendo, in realtà? Cedo all’editore il diritto di pubblicare e vendere il mio romanzo in ebook, in Italia e per cinque anni. Dopo cinque anni, se i diritti non vengono rinnovati, tornano a me in automatico.
Cosa sto conservando a mio nome? Tutto il resto: i diritti cartacei, i diritti audio, i diritti di traduzione in altre lingue, i diritti di adattamento, i diritti per i mercati esteri.
Pertanto se, nel frattempo, un editore inglese mi contatta e mi propone di pubblicare il mio romanzo in UK, resto libera di accettare; se decido di contattare una piattaforma di traduzioni e autopubblicarmi all’estero in più lingue, lo posso fare; se decido di far realizzare l’audiolibro del mio romanzo per conto mio, lo posso fare; se voglio vendere lo stesso libro in formato cartaceo, lo posso fare; ancora, se una seconda casa editrice italiana mi propone di realizzare una differente versione cartacea per le librerie (e nel mio contratto non vi sono vincoli di esclusiva per la prima casa editrice), posso accettare anche questa proposta.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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