Questa puntata è dedicata più strettamente agli autori che pubblicano con casa editrice, anche se gli autori ibridi (coloro che pubblicano sia con case editrici che mediante autopubblicazione) sono davvero moltissimi.
Un famigerato giorno, dopo che avete faticosamente conquistato e firmato il vostro contratto di edizione, potrebbe accadere che la casa editrice dichiari fallimento. Che fare, allora?
Un errore molto comune è quello di credere che, dopo il fallimento del precedente editore, il contratto di edizione in vigore decada, ovvero si annulli di diritto, e si possa quindi ritornare liberi sul mercato, cercando un nuovo editore oppure magari ripubblicando la medesima opera in self.
In realtà, come statuisce l’articolo 135 della legge sul Diritto d’Autore (legge 633/1941) “il fallimento dell’editore NON determina la risoluzione del contratto di edizione.”
Come regola, dunque, se l’editore fallisce, i contratto con i vari autori restano in piedi, mentre la palla passa al curatore fallimentare designato dal tribunale.
Il contratto di edizione, infatti, viene risolto soltanto “se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell’art. 132.”
Pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento dell’editore, il contratto di edizione rimane in uno stato di “congelamento”, in attesa che il Curatore fallimentare faccia le sue scelte capendo se l’opera abbia valore economico.
Infatti è il Curatore che ha il potere di decidere cosa fare, mentre l’Autore deve purtroppo limitarsi ad attendere le sue determinazioni.
Il primo consiglio è pertanto quello di fare attenzione: se l’Autore prova a ignorare il contratto ancora in essere, sarà passibile di venir considerato inadempiente da parte del Curatore e quindi condannabile ad eventuali risarcimenti danni.
Il Curatore ha il potere di scegliere e può farlo in vari modi.
Entriamo un po’ nel dettaglio.
A) Nel caso di opera già consegnata, il Curatore può dare esecuzione al contratto e quindi stampare e riprodurre l’opera, pagando il compenso pattuito all’autore.
B) Nel caso in cui il contratto di edizione sia stato formalizzato, ma l’autore non abbia ancora consegnato l’opera, il Curatore può chiedere la consegna comunque ed eventualmente agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’Autore (a meno che l’Autore non decida di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali, ai sensi dell’art. 142 l.d.a – in questo caso però l’Autore deve indennizzare chi aveva acquisito il diritto di riprodurre e pubblicare l’opera: dovrà cioè pattuire con il Curatore il pagamento di una somma che andrà a soddisfare la massa dei creditori).
C) Il Curatore può inoltre decidere di affittare o alienare l’azienda (la casa editrice in questione) o cedere il catalogo con i contratti di edizione già in vigore detenuti dalla stessa, e per questa decisione non sarà necessario il consenso dell’autore ceduto.
Sono semplicemente richiesti due requisiti: 1) il cessionario (chi acquista l’azienda) deve essere un editore; e la cessione deve avvenire entro un anno dalla declaratoria del fallimento.
In passato, sono state tentate azioni di opposizione da parte di autori e gruppi di autori che non volevano essere improvvisamente ceduti senza consenso, sul presupposto del pregiudizio alla reputazione, ma sul punto la giurisprudenza è stata piuttosto rigorosa: la cessione dei contratti da un editore importante a un editore minore NON costituisce di per sé motivo di pregiudizio alla reputazione. L’importante è che siano trasferiti i contratti con tutte le clausole originarie, senza che il nuovo editore cessionario possa modificarle in modo unilaterale.
D) L’ultima possibilità è che il Curatore non continui il contratto, né ceda l’azienda ad altro editore entro un anno dalla declaratoria. Ebbene, in questo caso arriva l’agognata libertà con la risoluzione del contratto di edizione.
L’autore rientra in possesso dell’opera e dei diritti inerenti allo sfruttamento, con in più la possibilità di insinuarsi nel passivo fallimentare per crediti maturati e non ancora saldati (le famose royalties); può inoltre chiedere di ricevere le copie invendute, pagando i relativi costi al Curatore). Attenzione anche in questo caso, però: se l’editore fallito aveva anticipato delle somme in previsione delle vendite potrebbe aver diritto al rimborso delle spese di stampa per le eventuali copie residue.
Guardando la questione dal punto di vista dell’autore, quest’ultimo non perde i propri diritti sul libro e continua a essere titolare del diritto d’autore sull’opera, mentre la casa editrice mantiene il diritto di pubblicare e sfruttare economicamente l’opera nei limiti del contratto, trattiene le copie fisiche già stampate, può far valere crediti e debiti collegati all’attività editoriale.
Quando il curatore scioglie il contratto (o il giudice ne dichiara la cessazione), i diritti di sfruttamento editoriale ritornano all’autore, che può andare in cerca di un nuovo editore o ripubblicare autonomamente l’opera, salvo vincoli residui.
C’è infine l’ipotesi in cui il libro sia stato pubblicato da tempo e oramai fuori commercio. Qualora ci sia la certezza che la casa editrice non operi più, non vi siano ristampe né ulteriore distribuzione del libro, si può negoziare con il Curatore la restituzione dei diritti, facendo presente che è venuto meno qualunque interesse e valore economico per la casa editrice.
Il suggerimento migliore resta quello di prevedere fin da subito clausole che prevedano la decadenza automatica dei diritti inutilizzati e la reversione automatica (ovvero il ritorno automatico dei diritti se l’editore cessa l’attività editoriale o entra in stato di insolvenza, liquidazione o procedura concorsuale).
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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