Visti i casi sempre più frequenti di gente che fa copia e incolla da ciò che si trova in rete, dalle piattaforme gratuite o dai raccontini che, magari, abbiamo regalato gratis all’amica blogger un decennio fa, e poi ripubblica a proprio nome, questo è un tema molto attuale.
Tanto che il mito del manoscritto chiuso in cassaforte continua a essere falso, ma potrebbe subire degli adeguamenti “moderni”.
Di certo, tutti i potenziali autori hanno ricevuto, almeno una volta nella vita, il consiglio di “registrare” il manoscritto prima di farlo vedere a chiunque.
Così come hanno sentito i sussurri di pacchi andati persi nella confusione di qualche casa editrice e di libri ritrovati in libreria con un nome diverso in copertina.
E poi il consiglio dei consigli: sei salvo solo se depositi l’opera alla SIAE.
In primo luogo, se avete seguito con attenzione le precedenti puntate saprete che il diritto d’autore non nasce con la registrazione, ma ne prescinde: piuttosto, nasce con la creazione dell'opera, per il solo fatto che esiste e ha carattere creativo originale.
La Legge n. 633/1941 è esplicita su questo punto: non occorre neppure la pubblicazione.
Tuttavia (ma siete stati attenti’), il problema non è avere il diritto d'autore, ma dimostrarlo verso i terzi per difenderlo dalle contestazioni.
Come noto, per dimostrare un autore deve fornire le “prove” documentali.
E, sempre come noto, la mia parola ha lo stesso valore della parola di Paola la Furbona. La mia parola, da sola, non basta.
Ecco perché è importante cristallizzare una data, fornire una prova della paternità in un momento specifico, e poter sventolare quel dato davanti a un giudice.
Ripassiamo rapidamente le tipologie di registrazione (= cristallizzazione):
- deposito SIAE
La SIAE (Società Italiana degli Autori e Editori) offre un servizio di deposito opere che permette di registrare un manoscritto, uno script, una sceneggiatura o qualsiasi altra opera creativa.
Utilità: crea una prova della esistenza dell'opera in una data certa, attestata da un ente riconosciuto. In caso di contestazione, ha un certo peso probatorio.
Limiti: non è gratuito, ha un costo che varia a seconda del tipo di opera e del servizio scelto; inoltre, non garantisce l’originalità o la paternità dell’opera. Se Paola è più ricca e più rapida di me, e registra per prima, mi potrebbe fregare con lo stesso mezzo.
- PEC (Posta Elettronica Certificata)
La PEC certifica la trasmissione di un messaggio in una data e ora specifiche. Dunque, se invio il mio manoscritto a me stessa (o a un indirizzo di fiducia) tramite PEC, entro in possesso di una ricevuta che attesta l'esistenza del file con data e ora certificate.
Utilità: è economica, faccio da sola, e la ricevuta PEC ha valore legale nell'ordinamento italiano (ma solo italiano).
Limiti: non viene certificato il contenuto in modo assoluto.
- marca temporale / Timestamp digitale
La marca temporale è una firma elettronica che attesta l'esistenza di un documento digitale in un momento preciso, rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari accreditato secondo il regolamento europeo eIDAS.
Utilità: ha valore legale in tutta l'Unione Europea e può essere applicata a qualsiasi file. È uno degli strumenti più forti dal punto di vista informatico-forense.
Limiti: richiede l'uso di software specifico (non gratuito).
- blockchain
Esistono piattaforme che offrono il servizio di registrazione della paternità di un'opera su blockchain (con inserimento dell'impronta digitale - hash - del file in una transazione su un registro distribuito immutabile).
Utilità: prova che un file con quell'esatto contenuto esisteva in quel momento. L'immutabilità del registro rende tecnicamente impossibile alterare retroattivamente la data.
Limite: non garantisce la paternità. Se Paola copia il manoscritto e lo mette su blockchain prima di me, la blockchain attesterà la sua data.
5) busta spedita via raccomandata
L’ho tenuta per ultima, ma molti vi ricorrono ancora.
Limite: troppo facile da falsificare come contenuto. Infatti, il timbro è sulla busta, non sul manoscritto.
Tirando le somme, la soluzione più semplice ed economica resta la PEC; altrimenti, si potrebbe investire in un software di marca temporale per le opere principali.
Nel frattempo, raccomando di affidarsi alla soluzione più pratica e ovvia e che, sinora, è stata comunque presa in considerazione come prova in caso di contestazione: conservare tutto ciò che serve per comprovare lo sviluppo dell’opera, dalla genesi all’editing.
Difficilmente, Paola la Furbona potrà vantare di avere una copia di tutte le vostre versioni e bozze intermedie, delle scene tagliate, delle idee sviluppate, ecc.: quindi, ben venga mettere da parte per il futuro un file Word con la cronologia delle revisioni attivata, oppure la registrazione di tutte le versioni precedenti su Google Drive, oppure la copia delle e-mail inviate ai beta reader con il manoscritto allegato, oppure le chat in cui avete condiviso con persone fidate (e che diventeranno anche preziosi testimoni) il progetto, la scaletta, le schede dei personaggi. Forse possono sembrare soluzioni “casalinghe”, ma, se non siete un autore con una struttura organizzata dietro di voi, l’importante è dimostrare di aver creato proprio voi, semplicemente, quella precisa opera.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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