La maggior parte degli autori esordienti che firma il primo contratto editoriale lo fa in uno stato di esaltazione tale da impedire un minimo di lucidità. Avete seguito le precedenti puntate e vi sono venuti i sudori freddi al pensiero di dover cercare eventuali infide trappole nascoste?
Niente paura: ecco qua il trucco, ovvero le 7 clausole da leggere ALMENO due volte.
Clausola 1. Durata del contratto
Di solito questa clausola è piuttosto chiara, in apparenza. Dobbiamo però chiederci:
- per quanti anni concedo i diritti? Si può andare da un anno a tutta la durata del diritto d'autore (cioè l’intera vita più settant'anni post mortem).
- Esiste una clausola di rientro (anticipato) dei diritti? Alcuni contratti prevedono che i diritti tornino all'autore se l'opera viene messa fuori catalogo (= se l'editore smette di tenerla disponibile per la vendita). Consiglio di inserirla, altrimenti il romanzo potrebbe rimanere nominalmente "pubblicato" (e quindi vincolato) anche dopo essere divenuto introvabile su qualsiasi piattaforma.
- È previsto il rinnovo automatico? Una clausola di rinnovo tacito significa che il contratto si prolunga automaticamente alla scadenza, salvo disdetta esplicita. Altrimenti, potrebbe accadere che, dopo i tre anni di durata, voglio ritentare con una seconda casa editrice e mi ritrovo vincolato per altri tre anni.
Clausola 2. Territori di sfruttamento
I diritti ceduti possono essere limitati geograficamente. Occorre controllare cosa recita il contratto: solo Italia? Italia e lingua italiana nel mondo? Europa? Tutti i territori?
Ad esempio, se un piccolo editore, che opera nel mercato italiano e non ha né la struttura né i contatti per gestire diritti esteri, inserisce nel contratto una clausola di cessione dei diritti mondiali, potrebbe impedire all’autore di tentare la strada dei mercati esteri per tutta la durata del contratto.
Se l’editore non fornisce garanzie, la clausola va modificata.
Clausola 3. Formati dell’edizione
Come abbiamo più volte visto, ogni formato è un diritto separato. Un contratto editoriale può includere: edizione cartacea (brossura, cartonato, tascabile); ebook; audiolibro; traduzioni; adattamenti teatrali; adattamenti per fumetto o graphic novel; adattamenti audiovisivi (film, serie TV); podcast; edizioni scolastiche o antologiche.
Anche qui occorre guardare all’editore: se non la capacità di sfruttare tutti questi formati, non è opportuno concederli a priori. Si fa sempre in tempo per aggiungere nuove concessioni in futuro.
Clausola 4. Royalties
Le royalties sono la percentuale dei proventi che l'editore ti riconosce per ogni copia venduta.
Esistono due sistemi principali da valutare: percentuale sul prezzo di copertina e percentuale sugli incassi netti.
Inoltre, è importante capire la gestione della rendicontazione: con quale frequenza l'editore ti manderà il resoconto delle vendite? Semestrale? Annuale? Entro quanto tempo dal resoconto arriverà il pagamento?
Clausola 5. Anticipo
L'anticipo, se previsto in contratto, è una somma che l'editore paga alla firma (o in rate legate alle fasi di pubblicazione) come anticipo sulle royalties future. Finché le royalties accumulate non superano l'anticipo ricevuto, l’autore non riceve altri soldi.
Cosa controllare: a) l'anticipo è espressamente “non recuperabile”, oppure l'editore può richiederlo indietro se il libro vende poco? b) Su quale base vengono calcolate le royalties che devono "coprire" l'anticipo?
Clausola 6. Esclusiva
Alcuni contratti includono clausole di esclusiva che limitano la libertà di pubblicare dell’autore, con varie modalità:
- esclusiva per genere: non puoi pubblicare altri romanzi del medesimo genere con altri editori per la durata del contratto (se ho pubblicato un fantasy, posso vendere il nuovo romance ad altri editori);
- esclusiva totale: non puoi pubblicare nulla con altri editori;
- esclusiva post-contrattuale: anche se recupero i diritti, resto vincolato per un periodo di mesi/anni successivo.
Clausola 7. Opzione
Questa clausola (right of first refusal) attribuisce all'editore il diritto di esaminare in anticipo l’opera successiva dell’autore e di avere la precedenza nell'acquistarla.
Non è poca cosa: se il primo romanzo ha avuto scarso successo e vuoi fortemente lasciare quella casa editrice con cui ti sei trovato male, sei comunque costretto a sottoporle il nuovo romanzo e aspettare mesi per la valutazione, mentre potresti già scegliere altre case editrici o uscire in self.
Anche qui, il consiglio è verificare la portata della clausola: a) quanto tempo ha l'editore per rispondere? Se il tempo non è determinato, va specificato assolutamente; b) la clausola riguarda solo il prossimo libro o tutti i libri futuri? c) l’opzione si applica solo alle opere dello stesso genere o a qualsiasi opera successiva?
Come sempre, questi consigli mirano a fornire delle informazioni di base, ma resta fondamentale farsi assistere da un professionista (che non è l’AI, purtroppo, molto spesso tarato su modelli normativi “anglosassoni”, ben diversi dai nostri) prima di sottoscrivere dei testi ambigui.
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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