Sempre più libri nascono da collaborazioni di più persone, perché, oltre ai romanzi scritti a quattro mani o in gruppo, ci sono le opere affidate espressamente a ghostwriter. La questione non è banale nel momento in cui ci chiediamo chi è il vero autore agli occhi della legge. Ebbene, la risposta cambia a seconda del contributo creativo e degli accordi stipulati.
Innanzitutto, il ghostwriter è il professionista che scrive un testo destinato a essere pubblicato sotto il nome di un’altra persona.
Se una volta il ruolo era misconosciuto o addirittura negato come un terribile segreto, oggi un professionista qualificato ha una lunga lista di clienti e può arrivare a buoni guadagni. Pensiamo alle autobiografie di personaggi pubblici, ai libri di influencer e ai manuali, ma anche all’attività principale che è proprio la scrittura di romanzi su commissione (prima dell’era AI, ovviamente).
Un contratto con un ghostwriter che si rispetti dovrebbe regolamentare tutta una serie di aspetti, anche in apparenza non così rilevanti, in quanto pagare qualcuno per scrivere al proprio posto non significa acquisire in automatico tutti i diritti d’autore.
Dal punto di vista dei diritti economici (patrimoniali d'autore), va specificato:
- se il ghostwriter cede integralmente i diritti patrimoniali all'editore/committente o concede solo una licenza (esclusiva o non esclusiva, per quali usi, quali territori, quale durata);
- se il compenso sarà fisso (alla consegna), a percentuale sulle vendite (royalty), o misto (anticipo + royalty) e se tale compenso si intende comprensivo della cessione dei diritti;
- a chi spetta lo sfruttamento secondario: chi resta titolare del diritto su traduzioni, adattamenti, ristampe, edizioni estere, ecc.
- quante bozze/revisioni sono comprese nel compenso base e cosa succede oltre.
Dal punto di vista della paternità dell'opera (diritto morale), occorre ricordare che il diritto morale d'autore è inalienabile (art. 20 e ss. legge 633/1941), per cui il ghostwriter, in teoria, resta sempre l'autore materiale dell'opera, anche se rinuncia contrattualmente a rivendicarne la paternità pubblica.
A tale scopo, si inseriscono alcune clausole a favore del committente, come:
- la rinuncia esplicita a rivendicare la paternità pubblica, con cui il ghostwriter accetta che l'opera sia pubblicata sotto il nome del committente;
- la previsione di un credito interno, con cui si inserisce un riconoscimento in copertina o solo all’interno (per esempio, "con la collaborazione di" e il nome del vero collaboratore);
- la limitazione dell’uso della collaborazione a fini di portfolio, con cui si consente o si impedisce al ghostwriter di citare il lavoro nel proprio curriculum/portfolio (ad esempio, in forma anonima, es. "ho scritto un romance per una cantante di grande successo");
- la clausola di non divulgazione, con cui il professionista si obbliga a non rivelare a terzi di aver scritto l'opera, né i contenuti prima della pubblicazione; attenzione, la riservatezza potrebbe essere perpetua ma anche a tempo, e il ghostwriter potrebbe voler essere pagato ancora per restare anonimo dopo la scadenza.
Da ultimo, occorre considerare la responsabilità.
In genere, al ghostwriter viene richiesto di garantire l’originalità del testo (assenza di plagio), mentre il committente si assume la responsabilità dei contenuti forniti per redigere il testo.
Per esempio: “Il Ghostwriter dichiara e garantisce che il testo oggetto del presente contratto è opera originale, frutto del proprio ingegno, e che non riproduce, in tutto o in parte, opere di terzi senza le necessarie autorizzazioni, salvo citazioni nei limiti consentiti dalla legge. Il Ghostwriter si impegna a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni costo, danno o pretesa derivante dall'accertata violazione di tale garanzia.
Il Committente dichiara che tutte le informazioni, i documenti, le testimonianze e i contenuti di natura fattuale forniti al Ghostwriter per la redazione dell'opera sono veritieri, completi e non lesivi di diritti di terzi (ivi inclusi diritti alla riservatezza, all'immagine e alla reputazione). Il Committente si assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tali contenuti e manleva il Ghostwriter da qualsiasi azione legale promossa da terzi in relazione agli stessi.”
A questa ripartizione potrebbe essere utile aggiungere una salvaguardia per il povero professionista (“Resta inteso che il Ghostwriter non è tenuto a verificare autonomamente l'esattezza dei contenuti fattuali forniti dal Committente, salvo errori manifesti riscontrabili con l'ordinaria diligenza professionale.”).
Inoltre, visto che oramai l’uso dell’AI è una questione imprescindibile in tema di responsabilità, varrebbe la pena di prevedere anche questa eventualità (come visto, infatti, se una parte sostanziale del testo fosse generata da AI senza rielaborazione, potrebbe sorgere il dubbio che quella parte non sia tutelabile come opera dell'ingegno, con conseguenze sia sulla cedibilità dei diritti sia sulla garanzia di originalità).
Così, potremmo aggiungere: “Il Ghostwriter si impegna a non utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa per la produzione di parti sostanziali del testo, salvo previa autorizzazione scritta del Committente. È in ogni caso consentito l'uso di tali strumenti per finalità accessorie (ricerca, verifica di fonti, correzione grammaticale), purché il contenuto creativo e la stesura finale rimangano frutto dell'elaborazione personale del Ghostwriter. Il Ghostwriter garantisce che l'eventuale utilizzo di strumenti di IA, ove autorizzato, non comporta la riproduzione non rielaborata di contenuti tutelati da diritto d'autore di terzi, e si assume la responsabilità per eventuali violazioni derivanti da tale utilizzo.”
E se fosse, al contrario, il committente a rifilare al povero professionista materiale già generato con l’AI?
Meglio tutelare anche lui per questa evenienza. Così: “Qualora il Committente fornisca al Ghostwriter, quale materiale di base per la redazione dell'opera (appunti, scalette, trascrizioni, bozze o altri contenuti), documenti generati in tutto o in parte tramite strumenti di intelligenza artificiale, il Committente è tenuto a darne comunicazione al Ghostwriter prima della consegna di tale materiale. Il Committente garantisce che tale materiale non riproduce, senza le necessarie autorizzazioni, contenuti protetti da diritto d'autore di terzi, e si assume la responsabilità per eventuali violazioni derivanti dal contenuto del materiale stesso. Resta inteso che il Ghostwriter, ricevuto tale materiale, procederà a una rielaborazione sostanziale, creativa e personale dello stesso ai fini della redazione dell'opera finale, così da garantire che quest'ultima costituisca opera dell'ingegno tutelabile ai sensi della normativa sul diritto d'autore.”
*Nota: questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Eventuali esempi riportati sono frutto di fantasia e non si riferiscono a soggetti o casi reali.
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